Studio e ricerca sulla recente legislazione in ambito di aziende energivore e aree dedicate

9 Ottobre 2024

Con il decreto 10 luglio 2024, il ministero dell’Ambiente ha resi noti i criteri per il soddisfacimento delle condizioni di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8 del decreto-legge 131 del 2023 («Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e tutela del risparmio»).

In estrema sintesi, i criteri indicati dal decreto sono quattro.
Il primo. Al momento della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco degli energivori, la aziende appartenenti a questa categoria devono dichiarare di essere titolari di una diagnosi energetica o di aver adottato un sistema di gestione conferme alla norma ISO 50001
Il secondo. L’azienda energivora deve trasmettere la diagnosi energetica tramite il sito predisposto da Enea.
Il terzo. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, all’atto di presentazione della domanda, l’impresa di recente costituzione o non precedentemente assoggettata all’obbligo assume l’impegno alla redazione della diagnosi energetica o ad adottare, in alternativa, un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma Iso 50001 che includa una diagnosi energetica, conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, riferita a un intero sito produttivo. La diagnosi energetica deve essere inviata a Enea entro l’anno di fruizione dell’agevolazione.
Il quarto. L’impresa energivora deve dichiarare le modalità con cui ottempera all’obbligo previsto all’articolo 3, comma 8, secondo periodo del decreto-legge, per ogni anno di fruizione delle agevolazioni, secondo modalità e termini individuati da Arera entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.